Nuove Regole per chi guida un veicolo senza esserne proprietario

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Lo scorso 3 novembre è entrata in vigore la Riforma del Codice della Strada che, nell’art. 94, prevede la comunicazione alla Motorizzazione Civile competente per territorio, con conseguente trascrizione sulla carta di circolazione del veicolo, qualsiasi variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta stessa, nonché il temporaneo trasferimento della disponibilità di un veicolo. In altre parole, se un individuo o una società hanno la temporanea ed esclusiva disponibilità di un qualsiasi veicolo (che sia un’autovettura, o un autocarro, un motociclo o quadriciclo a motore, oppure un rimorchio fino a 3,5 tonnellate) intestato ad un diverso soggetto in forza di un atto stipulato dopo il 3 novembre 2014 che non sia nè il trasferimento di proprietà, nè la cessione in leasing continuativamente per un periodo di tempo che sia superiore a 30 giorni, scatta l’obbligo di comunicarli alla Motorizzazione (ma non al PRA). L’obbligo della comunicazione sussiste quando si stipulano contratti di locazione senza conducente, contratti di comodato gratuito, quando il veicolo diventa oggetto di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale, quando l’erede utilizza il veicolo intestato ad un defunto (anche senza accettazione dell’eredità), quando si ha la disponibilità di veicoli intestati a soggetti giuridicamente incapaci, quali i minorenni e gli interdetti, quando si acquisisce un veicolo con la formula “rent to buy”, ossia si acquista la disponibilità del veicolo intestato ad altri, dietro pagamento di un canone con subentro nella proprietà al termine di un periodo prestabilito. In qualsiasi altro caso non occorre fare nulla! Infatti, se qualcuno presta la propria auto ad altri a tempo indeterminato e senza alcun atto formale, non deve comunicare alcunché. Anche perché risulterebbe molto difficile per la Pubblica Amministrazione sapere se e da quando la tal vettura è nella disponibilità esclusiva di una persona diversa dal proprietario. Va comunque detto che è buona norma, qualora si presti a tempo indeterminato (o superiore a 30 giorni) un veicolo a qualcuno che sia estraneo al proprio nucleo familiare stipulare almeno un contratto di comodato d’uso gratuito con l’utilizzatore, le cui generalità dovranno essere comunicate alla Motorizzazione nei 30 giorni successivi alla data della firma. I costi della comunicazione suddetta sono i seguenti: € 16 d’imposta di bollo ed € 9 di diritti motorizzazione, da versare entrambi tramite bollettino postale. Per chi si avvale dei servizi di un’agenzia di pratiche auto abilitate “Centro servizi motorizzazione”, si aggiungono i costi del servizio. Per ciò che concerne le sanzioni, se non si adempie alla comunicazione: € 705 più il ritiro della carta di circolazione. Nel caso di violazioni al codice della strada commesse da persona diversa dal proprietario, in assenza di comunicazione alla Motorizzazione, è sempre il proprietario a dover pagare la multa comminata proprio perché il conducente non è individuato in alcun modo. Per quanto riguarda, infine, i veicoli aziendali, l’obbligo non sussiste per le ipotesi di “fringe benefit”, di uso promiscuo, e di uso esclusivo per lo svolgimento di attività aziendali dei veicoli utilizzati dai dipendenti, dai soci, dagli Amministratori e dai collaboratori dell’Azienda.
Avv. Daniela Sperandio
Ass.”cento giovani”- Sede Territoriale di Latina


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